Regolamento›Sez. VI
Art. 86
165 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Gli uscieri devono eseguire senza indugio le avute commissioni, e in caso di impossibilità di pronta esecuzione devono riferirne e giustificarne i motivi al pretore, o al presidente, o primo presidente loro superiore diretto.
Gli uscieri hanno diritto di esigere che l'atto da eseguire contenga l'indicazione precisa dell'abitazione della persona alla quale deve farsi la notificazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-86