Art. 84
RegolamentoSez. VI

Art. 84

163 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
In ogni cancelleria di corte, di tribunale civile e correzionale, o di commercio e di pretura si terrà un libro in carta non bollata, in cui si dovranno registrare tutti gli atti eseguiti dagli uscieri in materia civile. Questo libro sarà numerato e firmato in ogni foglio dal procuratore generale o dal procuratore del Re o da un loro sostituto da essi delegato o dal pretore, secondochè trattisi di uscieri presso le corti, presso i tribunali o presso le preture, e dovrà contenere le indicazioni prescritte pel repertorio degli uscieri, in materia civile.
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