Regolamento›Sez. VI
Art. 84
163 / 407In vigore dal 4 gen 1866
In ogni cancelleria di corte, di tribunale civile e correzionale, o di commercio e di pretura si terrà un libro in carta non bollata, in cui si dovranno registrare tutti gli atti eseguiti dagli uscieri in materia civile.
Questo libro sarà numerato e firmato in ogni foglio dal procuratore generale o dal procuratore del Re o da un loro sostituto da essi delegato o dal pretore, secondochè trattisi di uscieri presso le corti, presso i tribunali o presso le preture, e dovrà contenere le indicazioni prescritte pel repertorio degli uscieri, in materia civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-84