Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 7
7 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Le tesi sono formolate da due fra i membri della commissione di cui nell'.° che verranno designati dal ministro della giustizia. Essi le trasmettono al ministro suddetto, il quale le fa porre in tre buste chiuse e sigillate contenenti ciascuna la materia da trattarsi in un giorno coll'indirizzo al comitato esaminatore di ogni distretto. Queste buste chiuse in altro soprainvolto sono spedite ai procuratori generali presso le corti d'appello che le rimettono, chiuse come le hanno ricevute, al presidente del comitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-7