Art. 65
RegolamentoSez. IV

Art. 65

106 / 407
In vigore dal 28 ott 1873
Le domande per nomine, promozioni e tramutamenti a posti che sono o possano rendersi vacanti in uno o più Distretti specialmente indicati, saranno dai Capi della Corte trasmesse non più tardi di dieci giorni al Primo Presidente od al Procuratore generale di questi Distretti, insieme alle informazioni sopra i servizi, le qualità personali e le speciali attitudini del richiedente, ed all'avviso sul merito della dimanda. Della trasmissione ai Capi delle altre Corti sarà data notizia al richiedente ed al Ministro di Grazia e Giustizia, che ne terrà nota in apposito registro. Se la domanda non è limitata ad uno o più Distretti giudiziarii specialmente indicati, sarà dai Capi Corte trasmessa al Ministero di Grazia e Giustizia colle informazioni ed avviso sopra richiesti, il Ministero quando crederà d'attenderla la rimetterà ai Capi della Corte del Distretto o Distretti, nei quali ritiene potersi destinare il richiedente, perché ne tengano conto nelle proposte occorrenti in caso di vacanza.

Le tue annotazioni

Pro

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