Art. 58
RegolamentoSez. III

Art. 58

92 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Se un funzionario od ufficiale si assenta irregolarmente dalla residenza, i capi d'ufficio ne informano tosto in via gerarchica il ministro della giustizia. Tale prescrizione si osserva anche quando l'impiegato essendo in residenza interrompe il servizio. Se però l'interruzione sia cagionata da una malattia non eccedente la durata di giorni dieci, basta che ne sia fatto cenno alla fine del trimestre nell'attestazione di servizio prescritta negli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-58