Regolamento›Sez. III
Art. 44
78 / 407In vigore dal 4 gen 1866
I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri devono, per assentarsi dal luogo di loro residenza, ottenerne la permissione secondo le disposizioni seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-44