Art. 41
RegolamentoSez. II

Art. 41

45 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Introdotto il funzionario nella sala d'udienza come nell'articolo precedente il ministero pubblico, al quale il decreto di nomina dovrà essere prima comunicato, domanda in nome del Re la lettura del decreto medesimo, la prestazione del giuramento, o nei casi espressi nelle due prime parti dell' la lettura del processo verbale di giuramento, e l'ammessione del funzionario ad assumere l'esercizio del suo uffizio; la corte o il tribunale riconosciuta l'autenticità del decreto di nomina provvede in conformità della requisitoria del ministero pubblico. Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell' si dà lettura dell'autorizzazione ministeriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-41