Art. 40
RegolamentoSez. II

Art. 40

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In vigore dal 4 gen 1866
Per il ricevimento dei funzionari che devono assumere l'esercizio dell'ufficio si osservano le norme seguenti: I.° I primi presidenti e procuratori generali, accompagnati al palazzo della corte dal cancelliere, vi sono ricevuti all'ingresso esterno dal consigliere e sostituto procuratore generale anziani e, preceduti da un usciere colla mazza, sono introdotti nella sala delle udienze ove la corte si trova riunita in seduta solenne. In occasione dei detti ricevimenti assiste nella sala una guardia d'onore in divisa di parata. 2.° I presidenti di sezione e gli avvocati generali sono ricevuti all'ingresso delle sale del palazzo da un consigliere, da un sostituto procuratore generale, e dal cancelliere, e preceduti da un usciere sono accompagnati nella sala delle udienze. 3.° I consiglieri e i sostituti procuratori generali sono annunziati da un usciere, ricevuti all'ingresso della sala d'udienza e in essa introdotti dal cancelliere. 4.° I sostituti procuratori generali aggiunti sono annunziati da un usciere e introdotti da un vice-cancelliere nella sala d'udienza. Le norme segnate al n.° 1 si osservano, per quanto sono applicabili, nei tribunali, in occasione del ricevimento dei presidenti e dei procuratori del Re. Le norme indicate ai n.i 2 e 3 si applicano rispettivamente per il ricevimento dei vice-presidenti, e dei giudici e sostituti procuratori del Re; e quelle fissate dal n.° 4 si osservano per il ricevimento dei pretori e vice-pretori. 5.° I cancellieri delle corti e dei tribunali sono annunziati e introdotti da un usciere. 6° Tutti gli altri funzionari sono annunziati da un usciere. Nelle dette occasioni il funzionario si presenta col capo coperto vestendo le divise con toga prescritte per le sedute solenni. In tutti i casi in cui il ricevimento dei funzionari non segue dinanzi all'intiero collegio, il cerimoniale sovra prescritto ha luogo nella sala d'udienza della prima sezione.
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