Art. 308
RegolamentoSez. II

Art. 308

74 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Ciascuna autorità giudiziaria ha due sigilli, uno a rilievo, e uno ad incavo, in conformità dei modelli stabiliti dal ministro della giustizia. Il conciliatore però fa uso del sigillo comunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-308