Regolamento›Sez. II
Art. 304
70 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Nei giorni festivi, oltre gli atti giudiziari espressamente indicati nei capoversi primo e secondo dell' del codice di procedura, si possono, a senso del terzo capoverso del medesimo articolo, dare tutti i provvedimenti di urgenza, ed eseguire gli atti ai medesimi relativi, e specialmente i provvedimenti e gli atti contemplati negli secondo capoverso, 444 capoverso, 578, 624 capoverso, 772, 774, 847, 856, 921, 924, e 930 capoverso del codice di procedura. La parte cui importi di ottenere in giorno festivo un provvedimento o l'esecuzione di un atto giudiziario, ne propone la domanda all'autorità giudiziaria competente con ricorso motivato.
La suddetta autorità assunte, ove sia d'uopo, stragiudiziali informazioni, provvede con decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-304