Art. 303
RegolamentoSez. II

Art. 303

69 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
I provvedimenti menzionati negli del codice di procedura, eccettuate le sentenze, sono sottoscritti dal presidente e dal cancelliere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-303