Regolamento›Capo VI
Art. 287
364 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Gli scrivani, i commessi e altri impiegati, che, a termini dell', fossero stati provvisoriamente conservati presso le cancellerie, possono, in caso di violazione dei loro doveri d'ufficio, essere puniti dal presidente o dal pretore colla privazione dello stipendio da cinque giorni a un mese, salva facoltà al primo presidente di applicare pene più gravi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-287