Art. 283
RegolamentoCapo VI

Art. 283

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In vigore dal 4 gen 1866
Per l'applicazione delle pene sancite dagli dello stesso codice, si osserveranno le norme seguenti: A. nei casi menzionati nell' se il testimone non comparisce alla prima o alla seconda citazione, il giudice procedente, sulla presentazione della relazione dell'usciere dell'eseguita notificazione, e dopochè sia trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la comparizione del testimone, gli infligge la pena incorsa. Se il testimone comparso a seguito della prima o seconda citazione, o condotto dalla forza pubblica, ricusi di giurare o di deporre, senza addurre legittime ragioni, il giudice procedente lo ammonisce ad obbedire alla legge, e, quando persista nel rifiuto, applica immediatamente la pena. In ambi i suddetti casi il giudice può sospendere la pronunciazione della condanna finché sia compiuto l'esame degli altri testimoni presenti. B. nel caso previsto dall' l'ammenda ivi comminata è inflitta dopochè, a seguito di avvertimento dato dal giudice dell'obbligo di astenersi da interrogazioni dirette e da interruzioni, il testimone sia tuttavia stato interrogato dalle parti o dai loro procuratori, o interrotto nella sua deposizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-283