Regolamento›§ 2
Art. 28
28 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Per poter aspirare alla nomina di scrivano è necessario:
1.° aver fatto per un anno almeno il tirocinio in qualità di alunno in una cancelleria;
2.° presentare un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal cancelliere presso il quale fu fatto il tirocinio;
3.° sostenere un esame in iscritto sopra tre quesiti desunti dalle disposizioni dei codici di procedura, e del presente regolamento, relative al servizio di cancelleria.
La formazione dei quesiti e il giudizio sulle risposte ai medesimi spetta a una commissione composta nel modo indicato al n.° 3 dell'.
Gli aspiranti alla nomina di scrivano presso una cancelleria sia di tribunale, sia di pretura sono esaminati dalla stessa commissione.
Gli scrivani, commessi, copisti, diurnisti, od altri amanuensi, che il 1.° gennaio 1866 si trovino da un tempo non minore di sei mesi addetti alla cancelleria o segreteria di un'autorità giudiziaria, possono essere nominati scrivani, purchè entro tutto il mese di giugno successivo sostengano l'esame sovra prescritto, non si trovino in alcuno dei casi di incapacità previsti dall' della legge di ordinamento giudiziario, e presentino un certificato di diligenza e regolare condotta rilascialo dal cancelliere o segretario presso il quale prestarono l'opera loro.
Quando i bisogni del servizio lo richiedano, i cancellieri possono essere autorizzati dal primo presidente a valersi, durante il suddetto termine di sei mesi, come per lo innanzi, dell'opera dei detti scrivani, commessi, copisti, diurnisti, od altri amanuensi.
Storico versioni
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