Art. 278
RegolamentoCapo V

Art. 278

327 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
I cancellieri delle corti d' appello devono tenere i registri prescritti per i cancellieri dei tribunali civili, ad eccezione di quelli indicati nei n.i 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'. La disposizione finale dell' si applica ai cancellieri delle corti d'appello.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-278