Regolamento›Capo V
Art. 277
326 / 407In vigore dal 4 gen 1866
I cancellieri dei tribunali di commercio devono tenere:
1.° il libro delle registrazioni, il ruolo generale di spedizione e il registro ossia foglio d'udienza prescritti dagli .
2.° i registri prescritti nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 17, 19, 21 e 23 dell'.
3.° registro per gli atti ed estratti di cui negli del codice di commercio.
4.° registro per la trascrizione degli estratti dei contratti di società, di cui negli o, 161 e 163 del detto codice.
5.° registro delle parafrazioni e vidimazioni dei libri di commercio, prescritto dall' del codice stesso.
6.° rubrica dei fallimenti.
Il cancelliere nota in essa rubrica il corso delle operazioni di ciascun fallimento.
Per ogni procedura di fallimento, cominciando dalla dichiarazione di cui nell'articolo 544 del codice di commercio, si formano distinti volumi, nei quali si inseriscono tutti gli atti e processi verbali relativi, escluse le sentenze.
7.° registro per gli atti relativi al commercio marittimo, che, a termini del codice di commercio, devono farsi e depositarsi nella cancelleria.
8.° registro dei depositi.
9.° registro per le domande in separazione per le graduazioni e distribuzioni indicate negli a 308 del predetto codice.
La spesa dei registri sovra prescritti è a carico del cancelliere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-277