Art. 275
RegolamentoCapo V

Art. 275

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In vigore dal 4 gen 1866
I cancellieri dei tribunali civili devono tenere i seguenti registri, oltre quelli prescritti dagli del presente regolamento: 1.° registro dei provvedimenti d'istruzione dati dal presidente e dai giudici delegati; 2.° registro delle distribuzioni fatte dalla cancelleria al presidente o al giudice delegato e al ministero pubblico. In questo registro si notano in distinte colonne: A. il nome e cognome del procuratore che fa la distribuzione; B. il nome e cognome delle parti; C. la data della rimessione delle carte alla cancelleria; D. il numero dei volumi distribuiti con relazione all' inventario unito agli atti; E. il giorno della comunicazione delle carte fatta dalla cancelleria al ministero pubblico, e della restituzione fattane da questo alla cancelleria; F. il giorno della comunicazione delle carte fatta dalla cancelleria al presidente o giudice delegato, e della restituzione fattane da questo alla cancelleria; G. il giorno della restituzione delle carte al procuratore che ne fece la distribuzione. Nelle colonne E e F s'indicherà il funzionario giudiziario al quale fu fatta la comunicazione; Nella colonna G il procuratore apporrà la sua firma; 3.° registro nel quale saranno inseriti gli originali delle sentenze dopo la loro pubblicazione. Questo registro avrà una rubrica dei nomi per ordine alfabetico di tutte le parti, e delle pagine in cui si trovano le relative sentenze. A margine di ogni sentenza si farà distinta menzione delle copie spedite in forma esecutiva con indicazione della data relativa, osservato, ove sia il caso, il prescritto in fine del 3.° capoverso dell'articolo 557 del codice di procedura; 4.° registro degli originali delle sentenze di deliberamento, e degli atti soggetti alla tassa di registro, colla debita rubrica; 5.° registro dei processi verbali, nel quale saranno inserti i processi verbali degli esami dè testimoni, gli atti di giuramento delle parti e dei periti e le costoro relazioni, i processi verbali di verificazione di scritture e accertamento della falsità di documenti, i processi verbali di visita sul luogo, e tutti gli altri atti di cancelleria spettanti all'istruzione delle cause, per i quali non siano prescritti speciali registri; 6.° registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali per gli effetti voluti dall'articolo 561 del codice di procedura. In questo registro il procuratore dell'opponente farà sommariamente annotare l'opposizione, il nome e cognome delle parti e del rispettivo procuratore, e le date della sentenza e dell'opposizione; 7.° registro degli offerenti agli incanti. In questo registro si notano distintamente colle rispettive date i depositi e le dispense di cui nell'articolo 672 del suddetto codice; 8.° registro delle domande di collocazione e dei relativi documenti il cui deposito è prescritto dall'articolo 709 del medesimo codice. Il ritiramento delle produzioni sarà notato in questo registro; 9.°raccolta dei giudizi di graduazione, e di distribuzione del danaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari. I particolari volumi formati a mente degli del presente regolamento, dopo la loro chiusura e dopo la spedizione del mandato di pagamento e delle note di collocazione, sono raccolti in una serie progressiva di volumi. Gli originali dei mandati e delle note di collocazione sono inserti nell'istesso volume; 10.° registro delle istanze per purgazione delle ipoteche, e per i relativi provvedimenti; 11.° registro delle interdizioni e inabilitazioni; 12.° registro degli estratti delle sentenze di interdizione o inabilitazione, di cui nell'articolo 844 del codice di procedura; 13.° registro dei provvedimenti del presidente in materie di speciale sua competenza a termini del codice civile; 14.° registro dei provvedimenti sovra ricorso menzionati nell' del codice di procedura. In questo registro si trascrivono i ricorsi, le conclusioni del ministero pubblico e i decreti relativi ai ricorsi medesimi. Il registro è munito di rubrica; 15.° registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi. Il registro è diviso in colonne per notarvi: A. il nome e cognome del procuratore sottoscritto al ricorso; B. la data della presentazione del ricorso; C. il nome e cognome e la residenza della parte ricorrente; D. l'oggetto della domanda; E. la data delle conclusioni del ministero pubblico; F. la data del provvedimento del tribunale; G. la data della rimessione del decreto originale e dei documenti alla parte ricorrente; 16.° registro delle delegazioni fatte a ciascun giudice sia dal presidente, sia dal tribunale. Il nome di ciascun giudice vi sarà scritto in foglio distinto per ordine di anzianità; di fronte a ciascun nome vi saranno apposite colonne che indicheranno le varie specie di delegazioni individuali, cioè le nomine a relatore della causa, le designazioni a compilatore delle sentenze, le deputazioni per atti d'istruzione fatte dal presidente, sia mensili, sia per atti speciali, e dal tribunale per determinati atti di istruzione. Ogni colonna avrà un numero d'ordine parzialmente progressivo ed esprimerà la data di ciascuna delegazione. Anche quando il tribunale sia diviso in sezioni vi sarà un solo registro delle delegazioni: però i nomi dei giudici vi saranno iscritti nell'ordine della sezione alla quale appartengono. Questo registro dovrà rinnovarsi al cominciare di ogni anno giuridico; 5.° registro dei processi verbali, nel quale saranno inserti i processi verbali degli esami dè testimoni, gli atti di giuramento delle parti e dei periti e le costoro relazioni, i processi verbali di verificazione di scritture e accertamento della falsità di documenti, i processi verbali di visita sul luogo, e tutti gli altri atti di cancelleria spettanti all'istruzione delle cause, per i quali non siano prescritti speciali registri; 6.° registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali per gli effetti voluti dall'articolo 561 del codice di procedura. In questo registro il procuratore dell'opponente farà sommariamente annotare l'opposizione, il nome e cognome delle parti e del rispettivo procuratore, e le date della sentenza e dell'opposizione; 7.° registro degli offerenti agli incanti. In questo registro si notano distintamente colle rispettive date i depositi e le dispense di cui nell'articolo 672 del suddetto codice; 8.° registro delle domande di collocazione e dei relativi documenti il cui deposito è prescritto dall'articolo 709 del medesimo codice. Il ritiramento delle produzioni sarà notato in questo registro; 9.° raccolta dei giudizi di graduazione, e di distribuzione del danaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari. I particolari volumi formati a mente degli del presente regolamento, dopo la loro chiusura e dopo la spedizione del mandato di pagamento e delle note di collocazione, sono raccolti in una serie progressiva di volumi. Gli originali dei mandati e delle note di collocazione sono inserti nell'istesso volume; 10.° registro delle istanze per purgazione delle ipoteche, e per i relativi provvedimenti; 11.° registro delle interdizioni e inabilitazioni; 12.° registro degli estratti delle sentenze di interdizione o inabilitazione, di cui nell'articolo 844 del codice di procedura; 13.° registro dei provvedimenti del presidente in materie di speciale sua competenza a termini del codice civile; 14.° registro dei provvedimenti sovra ricorso menzionati nell' del codice di procedura. In questo registro si trascrivono i ricorsi, le conclusioni del ministero pubblico e i decreti relativi ai ricorsi medesimi. Il registro è munito di rubrica; 15.° registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi. Il registro è diviso in colonne per notarvi: A. il nome e cognome del procuratore sottoscritto al ricorso; B. la data della presentazione del ricorso; C. il nome e cognome e la residenza della parte ricorrente; D. l'oggetto della domanda; E. la data delle conclusioni del ministero pubblico; F. la data del provvedimento del tribunale; G. la data della rimessione del decreto originale e dei documenti alla parte ricorrente; 16.° registro delle delegazioni fatte a ciascun giudice sia dal presidente, sia dal tribunale. Il nome di ciascun giudice vi sarà scritto in foglio distinto per ordine di anzianità; di fronte a ciascun nome vi saranno apposite colonne che indicheranno le varie specie di delegazioni individuali, cioè le nomine a relatore della causa, le designazioni a compilatore delle sentenze, le deputazioni per atti d'istruzione fatte dal presidente, sia mensili, sia per atti speciali, e dal tribunale per determinati atti di istruzione. Ogni colonna avrà un numero d'ordine parzialmente progressivo ed esprimerà la data di ciascuna delegazione. Anche quando il tribunale sia diviso in sezioni vi sarà un solo registro delle delegazioni: però i nomi dei giudici vi saranno iscritti nell'ordine della sezione alla quale appartengono. Questo registro dovrà rinnovarsi al cominciare di ogni anno giuridico; 17.° registro delle deliberazioni del tribunale in assemblea generale; 18.° registro in cui si inseriranno gli atti di giuramento dei pubblici funzionari, degli avvocati, dei procuratori, e di altre persone rispetto alle quali non sia prescritto un registro speciale; 19.° registro in cui saranno riunite in volume le circolari indirizzate al tribunale; 20.° registro delle circolari diramate dal presidente; 21.° registro in cui si riuniranno per ordine di data le lettere ricevute dalle autorità superiori; 22.° registro della corrispondenza del presidente con le varie autorità e dicasteri; 23.° registro intitolato materie e provvedimenti diversi; In questo registro saranno notati o inseriti tutti gli atti per i quali non sia assegnato altro speciale registro. I registri indicati nei primi 15 numeri di quest' articolo non compreso il n.° 13, e negli sono a carico del cancelliere.
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