Art. 273
RegolamentoSez. V

Art. 273

154 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Le disposizioni contenute in questa e nelle precedenti sezioni del presente capo sono comuni alle corti di appello, in quanto siano applicabili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-273