Art. 271
RegolamentoSez. V

Art. 271

152 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Le correzioni delle sentenze dei tribunali, nel caso previsto dal primo capoverso dell'articolo 473 del succitato codice, sono decretate dal rispettivo presidente, il quale, in caso di dissenso tra le parti, provvede nella forma stabilita nel capoverso dell', e nell' del medesimo codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-271