Art. 26
Regolamento§ 2

Art. 26

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In vigore dal 4 gen 1866
Per essere ammesso all'esame l'aspirante presenta la domanda al primo presidente, nel cui distretto giurisdizionale ha la sua dimora, e vi unisce i documenti atti a provare le condizioni prescritte ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. La domanda è comunicata al ministero pubblico, il quale assume esatte informazioni sulle condizioni di famiglia, sulla condotta morale e sullo stato di salute del ricorrente, e, a seguito di queste, dichiara, in fine della domanda, se la medesima sia o no ammissibile. Il capo del collegio provvede in senso della dichiarazione, e, se ne sia il caso, fissa il giorno per l'esame dell'aspirante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-26