Art. 229
RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 229

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In vigore dal 4 gen 1866
Se alcuna delle parti chieda che per ragione di connessione o di litispendenza due cause pendenti davanti lo stesso tribunale siano unite e decise con una sola sentenza, il presidente, udite tutte le parti interessate, potrà ordinare l'unione; in questo caso, se le due cause saranno già iscritte a ruolo, la spedizione delle medesime avrà luogo seguendo l'ordine della prima iscrizione. Il presidente potrà, anche senza prescrivere l'unione, ordinare che le due cause sieno chiamate alla stessa udienza, affinché il tribunale possa giudicare della loro connessione; e in questo caso il tribunale pronuncierà, se vi sarà luogo, l'unione, e deciderà le due cause con una sola sentenza. Nei casi previsti dal presente articolo, se il tribunale sia diviso in sezioni, il presidente dispone che le cause siano decise dalla sezione alla quale è assegnata la causa che abbia la precedenza nell'ordine del ruolo. Se le cause si trovino assegnate alla stessa sezione, il presidente di essa provvede a norma del primo capoverso di questo articolo. I procuratori delle parti devono chiedere il provvedimento di cui sopra almeno tre giorni prima che la causa sia recata all'udienza, altrimenti possono essere puniti con ammenda estendibile a lire 50.
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