Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 222
311 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Nei giudizi per procedimento formale i procuratori delle parti, nel fare il deposito degli atti prescritto dall' del detto codice, vi uniranno una copia in carta libera, debitamente sottoscritta, del rispettivo atto conclusionale, per uso del presidente, ed una copia per uso del ministero pubblico se si tratti di cause nelle quali le sue conclusioni sieno necessarie.
Il presidente può prescrivere nel decreto di cui nell' dello stesso codice, che sia distribuita eguale copia delle conclusioni a ciascuno dei magistrati componenti la sezione del tribunale avanti cui pende la causa.
Ogni contravvenzione a queste prescrizioni dà luogo all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'ora citato articolo del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-222