Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 220
309 / 407In vigore dal 4 gen 1866
La cancellazione della causa dal ruolo di spedizione avrà luogo se le parti, e per esse i loro procuratori, dichiarino che la medesima fu transatta, o che, per esservi trattati per accordo, se ne voglia sospendere la decisione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-220