Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 22
22 / 407In vigore dal 4 gen 1866
In caso di mancanza di uno o più membri delle commissioni e delle giunte speciali si fa luogo alla loro surrogazione nel modo rispettivamente stabilito per la loro nomina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-22