Art. 218
RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 218

307 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Verificandosi il caso previsto nel primo capoverso dell' del codice di procedura, il cancelliere, sulla presentazione della nuova comparsa che il procuratore che l'ha sottoscritta deve fargli non più tardi del giorno successivo a quello della notificazione alla parte contraria, cancella la iscrizione precedentemente fatta, mediante apposita indicazione sul ruolo di spedizione alla colonna delle osservazioni e a margine della comparsa medesima. Il procuratore che contravviene alla suddetta prescrizione, incorre nell'ammenda di lire venti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-218