Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 217
306 / 407In vigore dal 4 gen 1866
L'iscrizione nel ruolo di spedizione deve rinnovarsi allorchè, a seguito di una sentenza interlocutoria, la causa è nuovamente in istato di essere recata a decisione.
Il procuratore, a richiesta del quale ha luogo la rinnovazione, deve dichiarare che la causa fu già assegnata ad una sezione, ed il cancelliere ne fa menzione nella colonna delle osservazioni. I contravventori sono puniti con ammenda di lire cinque a venti.
La rinnovazione dell'iscrizione è notificata alla forma dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-217