Art. 207
RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 207

296 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
I procuratori, ai quali debba farsi la notificazione di cui nel primo capoverso dell' del citato codice, ne sopportano in proprio la spesa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-207