Art. 195
RegolamentoCapo III

Art. 195

242 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
La contumacia della parte non comparsa non può essere dichiarata prima che sia trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza, o dall'ora indicata nell'atto di citazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-195