Art. 194
RegolamentoCapo III

Art. 194

241 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Se alla udienza fissata nella citazione il pretore non possa per qualunque motivo udire le parti darà atto alle medesime della loro comparizione, e rimanderà la causa all'udienza immediatamente successiva. Del rinvio si farà menzione nel registro dei processi verbali di udienza, e ciò basterà perché nella seguente udienza venga dichiarata la contumacia della parte che non vi sia comparsa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-194