Art. 192
RegolamentoCapo III

Art. 192

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In vigore dal 4 gen 1866
In ogni pretura si terranno per le materie contenziose i seguenti registri: 1.° registro dei processi verbali di udienza nel quale si noteranno: A. l'ora in cui sarà aperta l'udienza; B. gli affari trattati nel corso dell'udienza; C. i provvedimenti dati, con indicazione se la loro pubblicazione fa fatta in presenza di tutte le parti o in assenza di alcuna; D. ogni altro incidente dell'udienza, compresa la menzione prescritta dall'articolo 427 del codice di procedura; E. l'ora in cui sarà chiusa l'udienza; F. le sottoscrizioni del pretore e del cancelliere, o di chi ne faccia le veci, appena l'udienza sarà terminata. 2.° registro dei processi verbali delle cause: in esso saranno riferiti tutti i fatti e le dichiarazioni di cui è parola nella sezione I, capo V, titolo IV, libro I del detto codice, e che non devono notarsi in altri registri. In questo registro si scrivono anche i processi verbali di conciliazione indicati nell'articolo 417 e le ordinanze indicate nell'articolo 438 del medesimo codice. 3.° registro di processi verbali diversi, il quale deve contenere i processi verbali degli esami, le relazioni dei periti, gli atti di visita sul luogo, gli atti di giuramento delle parti e dei periti, e tutti gli altri atti spettanti al contenzioso per i quali non siano prescritti registri speciali. 4.° registro delle sentenze, nel quale si scriveranno in fogli distinti gli originali delle sentenze, e a margine di esse la dichiarazione della eseguitane pubblicazione indicando l'udienza in cui ebbe luogo, e se le parti siano o no state presenti alla pubblicazione medesima. In fine o in margine degli originali delle sentenze si fa menzione delle copie di esse rilasciate in forma esecutiva, indicandone la data, e il nome della parte richiedente la copia. Se questa è rilasciata a seguito dell'autorizzazione menzionata nel 2.° capoverso dell'articolo 557 dell'anzidetto codice, si osserva inoltre il prescritto in fine del 3.° capoverso dell'articolo medesimo. I registri, di cui ai numeri 1 e 2, prima di essere messi in uso saranno vidimati in margine di ciascun foglio da un giudice del tribunale civile da cui dipende la pretura, all'uopo delegato dal presidente. Il vidimante noterà in tutte lettere sull'ultimo foglio di ciascuno dei registri il numero dei fogli di cui è formato.
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