Art. 186
RegolamentoCapo II

Art. 186

205 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
L'avviso prescritto dal 6.° capoverso dell' del suddetto codice deve contenere l'indicazione del nome e cognome dell'attore e del convenuto, dell'autorità davanti la quale il convenuto è citato, e la firma dell'usciere. Le stesse indicazioni devono contenersi nel sunto dell'atto di citazione prescritto nel 2.° capoverso dell' di esso codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-186