Art. 179
RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 179

354 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Ogni registro terminato deve depositarsi nell'archivio comunale. Di tale deposito è fatta in principio del registro nuovo espressa menzione con dichiarazione sottoscritta dal conciliatore, dal sindaco, e dal cancelliere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-179