Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 179
354 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Ogni registro terminato deve depositarsi nell'archivio comunale.
Di tale deposito è fatta in principio del registro nuovo espressa menzione con dichiarazione sottoscritta dal conciliatore, dal sindaco, e dal cancelliere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-179