Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 17
17 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Gli uditori devono, non più tardi del 1.° di aprile, presentare la domanda di ammissione all'esame alla cancelleria della corte del distretto in cui si trovino destinati.
Il segretario della giunta forma un elenco per ordine alfabetico dei nomi degli uditori che hanno presentata domanda di ammissione all'esame, e lo rimette insieme alla domanda stessa al presidente della giunta, il quale ne commette la disamina a uno dei membri della giunta medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-17