Art. 163
Regolamento§ 1

Art. 163

344 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Le corti hanno una mazza e bastoni per gli uscieri; i tribunali hanno bastoni. Quella e questi si custodiscono a cura rispettivamente dei primi presidenti e dei presidenti dei tribunali; si collocano sulle tavole della corte o del tribunale in tempo delle pubbliche udienze, e si portano avanti dagli uscieri quando la corte o il tribunale esce in pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-163