Art. 153
RegolamentoCapo IV

Art. 153

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In vigore dal 4 gen 1866
I pretori esaminano e fanno, se occorra rettificare la statistica compilata dal loro cancelliere, e, previa vidimazione, la trasmettono al procuratore del Re entro tutto il mese di gennaio. Il procuratore del Re, esaminate le statistiche delle preture e quelle formate dal cancelliere del tribunale e dal proprio segretario, previe le rettificazioni che occorressero, appone a tutte la sua vidimazione e trasmette ambi gli originali al procuratore generale entro tutto il mese di febbraio. Il procuratore generale, verificata la regolarità e l'esattezza delle predette statistiche e di quella formata dal cancelliere della corte e dal proprio segretario, premessa la vidimazione di tutte, rassegna uno degli originali di esse al ministro della giustizia, e fa depositare l'altro originale nell'archivio del suo ufficio.
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