Regolamento›Sez. IX
Art. 115
194 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Le autorità giudiziarie possono, in caso di necessità, richiedere l'assistenza della forza pubblica del luogo alle loro udienze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-115