Art. 11
RegolamentoTitolo ICapo ISez. I§ 1

Art. 11

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In vigore dal 4 gen 1866
Gli scritti degli aspiranti sono posti in un piego che viene sigillato dal presidente del comitato alla loro presenza, ed è trasmesso al procuratore generale insieme alle schede originali e rispettive buste, da riporsi in diverso involto coi processi verbali. Il procuratore generale spedisce tutto al ministro della giustizia. Il ministro convoca la commissione di cui nell'.°, e le comunica tutti gli atti e scritti. La commissione verifica la regolarità delle operazioni e delibera sul merito degli scritti di ciascun candidato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-11