Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 11
11 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Gli scritti degli aspiranti sono posti in un piego che viene sigillato dal presidente del comitato alla loro presenza, ed è trasmesso al procuratore generale insieme alle schede originali e rispettive buste, da riporsi in diverso involto coi processi verbali.
Il procuratore generale spedisce tutto al ministro della giustizia.
Il ministro convoca la commissione di cui nell'.°, e le comunica tutti gli atti e scritti.
La commissione verifica la regolarità delle operazioni e delibera sul merito degli scritti di ciascun candidato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-11