Art. 100
RegolamentoSez. VIII

Art. 100

179 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Se accada nel tempo delle ferie che, per qualunque caso, il personale in servizio nelle corti, nei tribunali o negli uffici del ministero pubblico venga a diminuirsi in modo che più non basti ai bisogni del servizio, i primi presidenti e rispettivamente i procuratori generali, sovra proposta, se sia il caso, dei presidenti e dei procuratori del Re, hanno facoltà di richiamare al loro posto uno o più tra i funzionari in ferie, salvo in appresso a compensarli nel modo stabilito nell'. A quest'effetto ogni funzionario prima di assentarsi dalla residenza deve dichiarare, in un registro tenuto all'uopo nelle cancellerie e segreterie, il luogo in cui possa essere diretto il suddetto richiamo. La disposizione di quest'articolo si applica eziandio alle persone indicate nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-100