Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 ott 1865
Alle espropriazioni dei terreni a tal uopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto Nostro Ministro, si procederà a senso della Legge citata. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 18 settembre 1865. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1865 Reg.° 33 Atti del Governo a c. 222. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli CORTESE. A. PETITTI.
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