Regolamento›Capo IV
Art. 29
29 / 30In vigore dal 6 ago 1865
Qualora il Governo riconoscesse il bisogno di affidare a speciali Commissari ripartitori le suddette attribuzioni dei Prefetti, saranno osservate le stesse norme stabilite nei precedenti articoli in ordine ai Funzionari aggiunti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-29