Art. 28
RegolamentoCapo IV

Art. 28

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In vigore dal 6 ago 1865
Le ordinanze dei Prefetti saranno sempre motivate, e faranno menzione di essersi sentito l'avviso dei Funzionari aggiunti colla formula: Udito l'avviso dei due Funzionari aggiunti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-28