Art. 26
RegolamentoCapo IV

Art. 26

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In vigore dal 6 ago 1865
I Funzionari aggiunti richiesti dall' della nuova Legge sul Contenzioso Amministrativo saranno due. Essi verranno scelti, l'uno dal Presidente del Tribunale di Circondario che ha sede nel Capoluogo della Provincia, fra i Giudici dello stesso Tribunale, e l'altro dal Prefetto fra i Consiglieri provinciali o di prefettura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-26