Art. 25
RegolamentoCapo III

Art. 25

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In vigore dal 6 ago 1865
Le carte relative ai conflitti di giurisdizione accennati nel secondo alinea dell' della nuova legge sul Contenzioso Amministrativo, saranno di Ufficio e per cura della Segreteria o degli Uffici dell'Autorità presso cui esistono immediatamente rimandati alla Segreteria del Tribunale ordinario o della Corte di Appello in di cui confronto fu elevato il conflitto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-25