Art. 22
RegolamentoCapo II

Art. 22

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In vigore dal 6 ago 1865
Gli originali delle sentenze o decisioni ed i registri dei provvedimenti, pronunziati dalle Autorità del Contenzioso Amministrativo, saranno depositate negli Uffizi di Prefettura della Provincia in cui hanno sede le dette Autorità, salvo ciò che è stabilito dall'articolo seguente. Eseguito il deposito, le copie delle sentenze o decisioni e dei provvedimenti saranno rilasciate dal Segretario della Prefettura. Occorrendo la spedizione in forma esecutiva, questa vi sarà apposta dal Cancelliere o Segretario del Tribunale di Circondario del luogo in cui si trovano depositati i provvedimenti o le sentenze o decisioni, osservate le norme stabilite dalle Leggi di Procedura civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-22