Regolamento›Capo II
Art. 21
21 / 30In vigore dal 6 ago 1865
Ciascuna delle parti interessate potrà richiedere che gli atti accennati nel precedente articolo siano trasmessi di Ufficio alla Segreteria o Cancelleria del Tribunale o Corte, avanti cui intende di portare la causa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-21