Art. 21
RegolamentoCapo II

Art. 21

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In vigore dal 6 ago 1865
Ciascuna delle parti interessate potrà richiedere che gli atti accennati nel precedente articolo siano trasmessi di Ufficio alla Segreteria o Cancelleria del Tribunale o Corte, avanti cui intende di portare la causa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-21