Art. 19
RegolamentoCapo II

Art. 19

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In vigore dal 6 ago 1865
Le parti potranno ritirare dalle Segreterie delle Prefetture e da quelle dei Giudici o Tribunali del Contenzioso Amministrativo di primo grado quegli atti delle cause e quelle scritture, che sono di esclusiva loro pertinenza. Della consegna fatta alle parti sarà per cura del Segretario o di chi ne fa le veci ritirata una ricevuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-19