Regolamento›Capo II
Art. 18
18 / 30In vigore dal 6 ago 1865
Gli atti e le scritture delle cause vertenti in secondo grado di giurisdizione ed esistenti, sia presso il Consiglio di Stato, sia presso le Sezioni del Contenzioso Amministrativo di Napoli e Palermo, sia innanzi al Tribunale del Contenzioso di Parma, sia infine presso i Ministeri saranno immediatamente inviati d'uffizio dai rispettivi Ministeri, Segreterie od Uffizi alle Prefetture nella cui circoscrizione si trova il Giudice od il Tribunale del Contenzioso Amministrativo, che ha giudicato in primo grado.
Le carte relative a cause vertenti, che si trovano presso il Consiglio di Stato come Corpo consultivo, o presso qualsiasi altro Corpo consultivo, saranno rimesse per cura delle rispettive Segreterie od Uffizi alle Prefetture avanti indicate nella via gerarchica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-18