Regolamento›Capo II
Art. 17
17 / 30In vigore dal 15 ago 1865
Dalle sentenze profferite in 1.° grado per le quali al 1.° luglio 1865 sia ancora aperta la via all'appello, ai sensi delle Leggi speciali ora vigenti, l'appello potrà proporsi nei termini stabiliti dalle Leggi medesime decorribili dalla notificazione della sentenza.
L'appellabilità delle sentenze sarà regolata dalle Leggi vigenti al tempo in cui vennero profferite.
Lo stesso avrà luogo per le domande di rivocazione nei casi ammessi dalle vigenti Leggi, e per le opposizioni alle sentenze contumaciali.
È applicabile a questi termini anche la disposizione dell'.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 29 luglio 1865, n. 2413 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini giuridici indicati negli articoli 14, 15 e 17 del Regolamento annesso al Decreto 25 giugno 1865, n.° 2361, sono prorogati a tutto il mese di agosto prossimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-17