Regolamento›Capo II
Art. 13
13 / 30In vigore dal 6 ago 1865
Qualunque sia lo stato della causa portata avanti ai Tribunali ordinari, dovranno le parti comunicarsi le loro conclusioni, e sarà sempre ammessa la discussione della causa alla udienza a norma delle Leggi di Procedura civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-13