Art. 13
RegolamentoCapo II

Art. 13

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In vigore dal 6 ago 1865
Qualunque sia lo stato della causa portata avanti ai Tribunali ordinari, dovranno le parti comunicarsi le loro conclusioni, e sarà sempre ammessa la discussione della causa alla udienza a norma delle Leggi di Procedura civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-13