Art. 12
RegolamentoCapo II

Art. 12

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In vigore dal 6 ago 1865
Nei giudizi civili le citazioni delle parti, per riassumere la causa oltre le indicazioni richieste dalle leggi di procedura, devono contenere l'indicazione dell'Autorità del Contenzioso Amministrativo davanti la quale era pendente. La causa sarà portata davanti il Tribunale o la Corte competente nello stato in cui si trova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-12